Al via le richieste del reddito di emergenza

🔴È da oggi attivo il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza sul sito INPS.
📌Si tratta di una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
☑️Le domande dovranno essere presentate all’Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.
☑️Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato.

Previsto dal DL 34/2020 per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Reddito di Emergenza (Rem) è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati nell’articolo 82 del decreto:
Requisiti: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5;

(Il comma 5 prevede:Ciascuna quota del Rem e’ determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilita’ grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.)

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale e’ incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilita’ grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

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