Approvati gli indirizzi per il bando contributi locazione 2020

Approvati dalla giunta comunale i criteri per la emissione del bando per la concessione di contributi economici per i detentori di abitazioni in locazione.

Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni con due diverse modalità di contribuzione:

  1. CONTRIBUTI DIRETTI (INTERVENTO 1):
    – INTERVENTO 1A) ai soggetti aventi ISEE compreso tra 0 e 3.000,00 € – nella misura del 25% delle somme complessivamente assegnate a ciascun Ente;
    – INTERVENTO 1B) ai soggetti che hanno subito un calo del reddito causato dell’emergenza COVID-19, con un limite di ISEE fino a 35.000,00 €. – nella misura del 25% delle somme complessivamente assegnate a ciascun Ente;
  2. CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RINEGOZIAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (INTERVENTO 2) :
    A tale linea di contribuzione viene attribuita una quota corrispondente al 50% delle somme complessivamente assegnate a ciascun Ente, ad essa vincolata per mesi 3 dalla data di approvazione della DGR 602/2020 (ovvero sino al 3/9/2020, salvo eventuali proroghe) .

Allo scadere di tale periodo le eventuali risorse non assegnate confluiranno nell’intervento 1, per l’erogazione di contributi diretti, in egual misura per l’intervento 1A e 1B ovvero a seconda del fabbisogno determinatosi in sede di approvazione delle relative graduatorie.

 

CRITERI DI GESTIONE E PRIORITA’:

 

CONTRIBUTI DIRETTI INTERVENTO 1:
L’assegnazione dei benefici avverrà sulla base di apposito avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di una graduatoria che dovrà tener conto dei seguenti criteri di priorità:

INTERVENTO 1A richiedenti aventi ISEE compreso tra 0 e 3.000,00:
inserimento delle domande in graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE e, a parità di valore, del numero dei figli minori; in subordine, a parità di collocazione in graduatoria, si terrà conto dell’onerosità del canone, comprensivo della rivalutazione Istat.
Il contributo massimo erogabile corrisponde a n. 3 mensilità d’affitto, per la cifra massima di € 1.500,00.

INTERVENTO 1B richiedenti che hanno subito un calo del reddito causato dell’emergenza COVID-19, con un limite di ISEE fino a 35.000,00 €.:
priorità per i richiedenti che hanno subito un calo di reddito come stabilito nelle tre fasce individuate dalla DGR602/2020, ovvero:
fascia 1: calo >70%
fascia 2 calo >40% e < 70%
fascia 3 calo >20% e < 40%
la graduatoria sarà stilata in base all’incidenza del canone sul reddito riferiti ai tre mesi In essa citati (marzo – aprile – maggio 2020). A parità di incidenza, si terrà in considerazione il numero di minori presenti nel nucleo. A parità di collocazione in graduatoria, avrà precedenza la domanda con valore Isee più basso.
Il contributo massimo erogabile, comunque non superiore a €. 1.500,00 sarà cosi determinato:
fascia 1: calo di reddito o fatturato >70%: contributo pari al 100% di 3 mensilità di canone di locazione;
fascia 2 calo di reddito o fatturato >40% e < 70%: contributo paria al 70% di 3 mensilità di canone di locazione;
fascia 3 calo di reddito o fatturato >20% e < 40%: contributo pari al 40% di 3 mensilità di canone di locazione;

 

CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RINEGOZIAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (INTERVENTO 2) :
L’assegnazione dei benefici avverrà sulla base di apposito avviso pubblico mediante la procedura a bando aperto, fino alla data del 03.09/2020:
1) Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1) o concordato (art. 2, comma 3) o transitorio (art. 5)
La riduzione deve essere applicata per una durata minima, non inferiore a 12 mesi.
La riduzione del canone deve essere: di almeno del 20% del canone originario se a canone libero, o di almeno il 10% se a canone concordato;
Il contributo è pari: al 70% dell’importo della riduzione del canone, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 2.000;
2) Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1) o transitorio (art. 5) a concordato (art. 2, comma 3)
Il contributo è pari al 70% dell’importo della riduzione del canone calcolata sui primi 12 mesi, per un contributo massimo,comunque, non superiore a € 2.500.
La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali.
3) Stipula di nuovo contratto concordato (art. 2, comma 3) per alloggi sfitti
Il contributo è pari al 50% del canone concordato per i primi 18 mesi, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 3.000. Il canone concordato mensile massimo ammesso è fissato in € 700. L’alloggio deve essere sfitto alla data di approvazione dell’avviso pubblico.

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