Bando per la concessione di agevolazioni per la tariffa corrispettiva puntuale (scadenza 14 ottobre)

BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE (art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 e art. 33, comma 2, del Regolamento comunale TCP) ANNUALITA’ 2022

ART. 1: OGGETTO

In applicazione dell’art. 33 comma 2, del vigente Regolamento della Tariffa Corrispettiva Puntuale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 viene prevista una riduzione della TCP, a favore degli utenti in possesso dei requisiti individuati nel presente documento per l’accesso al beneficio.

Art. 2: REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

Possono accedere al beneficio della riduzione di cui all’articolo 1 i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che:

  • risultino costituiti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento 65 anni di età. Nel nucleo familiare è ammessa la presenza di una badante/collaboratrice familiare convivente con regolare contratto di lavoro;
  • alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento vedano presenti tre o più figli a carico ovvero una situazione di handicap grave con una invalidità superiore al 66,66%;
  • alla data di scadenza del termine per presentare la domanda, vedano presenti soggetti che hanno perso il lavoro a seguito di licenziamento per giusta causa ovvero a seguito di scadenza di un precedente contratto a termine non rinnovato ovvero si trovano in cassa integrazione e siano regolarmente iscritti alle liste di collocamento;
  • Famiglie con un reddito I.S.E.E. fino a Euro 7.500;
  • Famiglie con 3 o più componenti con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente, I.S.E.E. fino a Euro 11.000;

I nuclei familiari di cui al comma precedente:
1) devono essere in regola con gli obblighi di dichiarazione/comunicazione e di pagamento della TARI/TCP anni precedenti. La regolarità deve risultare alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di agevolazione;
Comune di Morciano di Romagna – Piazza del Popolo, n. 1 – 47833 Morciano di Romagna (RN)
2) non devono possedere su tutto il territorio nazionale, a titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc.), altra unità immobiliare oltre a quella adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
3) devono possedere un ISEE in corso di validità ordinario rilasciato dall’INPS riferito alla situazione reddituale dell’anno precedente non superiore a quello annualmente stabilito dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento;
4) devono risultare l’unico nucleo familiare occupante l’abitazione per la quale viene richiesta l’agevolazione. E’ ammessa la presenza di un altro nucleo familiare costituito da badante/collaboratrice familiare con regolare contratto di lavoro.

ART. 3: RIDUZIONE DELLA TASSA

1. Ai soggetti in possesso dei requisiti di all’art. 2 “Requisiti per accedere al beneficio” comma 1 lettere a), b) e c) vengono concesse le seguenti riduzioni della TCP, da applicarsi alla Quota Fissa (QF), alla Quota Fissa Normalizzata (QFN) ed alla Quota Variabile di Base (QVB):

Fasce ISEE Soglie ISEE % di riduzione art. 33 comma 2 su QF,QFN,QVB
1^ fascia Da €. 12.500 a €. 17.500 30%
2^ fascia Da €. 7.500,00 a €. 12.499,99 50%
3^ fascia Inferiore a €. 7.500,00 70%

Ai soggetti indicati al precedente punto d) vengono concesse le seguenti riduzioni della tassa sui rifiuti:
2. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto “ Requisiti per accedere al beneficio” comma 1 lettera d) :
Famiglie con un reddito I.S.E.E. fino a Euro 7.500; riduzione 20% (su QF, QFN e QVB)
Famiglie con 3 o più componenti con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente, I.S.E.E. fino a Euro 11.000: riduzione 25% (su QF, QFN e QVB).

ART. 4: BANDO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al presente bando è il giorno 14 OTTOBRE 2022.

Le domande che dovranno contenere, a pena di nullità:
1) le generalità del contribuente;
2) l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;
3) l’attestazione ISEE ordinario rilasciato dall’INPS in corso di validità riferita ai redditi dell’anno precedente.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODELLO DI DOMANDA (ALLEGATO B)

Per ottenere l’attestazione ISEE i soggetti interessati potranno rivolgersi direttamente ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF).

ART. 5: ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande l’Ufficio Tributi provvede ad esaminare le richieste pervenute, verificando il possesso dei requisiti dichiarati, con eventuale richiesta di integrazione dei documenti ad enti esterni ovvero direttamente ai soggetti interessati.
2. Al termine dell’istruttoria viene formulata la graduatoria, articolata per fasce, degli aventi diritto all’agevolazione della tariffa e quantificato il relativo onere connesso alla riduzione della TCP. Il beneficio della riduzione verrà concesso a tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria. Qualora
l’importo delle agevolazioni risulti superiore alla spesa a carico del bilancio autorizzata dalla Giunta Comunale, si procederà a ridurre in misura proporzionale la misura dell’agevolazione per tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, fino alla concorrenza dell’importo di spesa autorizzato;
3. Dell’esito dell’istruttoria, delle agevolazioni concesse e dei dinieghi disposti verrà data comunicazione agli interessati. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.

ART. 6: CONTROLLI

1. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi le dichiarazioni allegate alla domanda di agevolazione.
2. Il Comune, nel caso tali modifiche comportino la perdita del diritto al contributo, provvede alla revoca del contributo stesso.
3. I controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite sono effettuati ai sensi:
a) dell’art. 71, D.P.R. 445/2000;
b) del D.Lgs 109/1998, così come modificato dal D.lgs 130/2000;
c) del D.P.C.M. 221/1999, così come modificato dal D.P.C.M. 242/2001;
4. Ai sensi dell’art. 76 del D.p.r. 28.12.2000 numero 445, le dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia.
5. Nel caso sia accertata la concessione di agevolazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio e all’azione di recupero di dette somme.

ART. 7 AUTORIZZAZIONE DI SPESA

1. Le riduzioni di cui al presente atto, in qualità di agevolazioni art.1 comma 660 della Legge
147 del 27.12.2013, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta. Il limite massimo di agevolazioni concedibili viene individuato nell’importo iscritto in bilancio di previsione annualità 2022.

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