Coronavirus: nuova ordinanza, sospensione mercati ambulanti e ogni aggregazione pubblica o privata sino 1.3

IL SINDACO

CONSIDERATO che nella Regione Emilia Romagna sono stati individuati alcuni casi di positività al COVID-19;

Visto che in data odierna presso la prefettura di Rimini si è tenuto un apposito incontro nel quale è stato confermato che un residente del Comune di Cattolica è risultato positivo al COVID-19.

Considerato che lo stesso è coinvolto nella gestione di una attività economica nel Comune di San Clemente: Ristorante La Romagnola.

Atteso che nel corso dell’incontro l’autorità sanitaria ha informato che da parte della persona interessata sono emersi contatti e rapporti con cittadini anche di questo comune.

Visto che la stessa autorità sanitaria ha consigliato l’emissione di apposita ordinanza che individui puntualmente quanto disposto dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna con ordinanza n. 1 del 23.02.2020

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna n. 1 del 23.02.2020, concernente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la quale si è disposta, tra l’altro, la sospensione fino al 01.03.2020:

  • di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva, ecc., svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;
  • dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004, ad eccezione delle biblioteche, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;

VISTA altresì la Circolare n. 3/2020 del Ministero dell’Interno, nella quale si raccomanda, in particolare, di evitare, negli uffici per il ricevimento del pubblico, il sovraffollamento dei locali;

CONSIDERATO che la Circolare relativa ai chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna prevede che “Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali”;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

 ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale:

  • la sospensione del mercato ambulante settimanale nella giornata di giovedì 27 febbraio e l’evento domenicale del 1 marzo 2020;
  • la proroga sino al 8 marzo 2020 della chiusura della Biblioteca comunale “G. Mariotti”;
  • la chiusura delle palestre e delle sale giochi, dei centri di intrattenimento ludico, ricreativo o sociale nonché la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico (Tale limitazione si applica sino al 1.3.2020 o a nuovo termine che l’ordinanza del presidente della regione e del ministro della salute vorranno emettere);

 DISPONE

  • di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comune.morcianodiromagna.rn.it;
  • di incaricare il Servizio Polizia Municipale dell’Unione della Valconca della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;
  • che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
  • Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini;
  • Servizio Polizia Municipale dell’Unione della Valconca;
  • Comando Stazione Carabinieri di Morciano di Romagna;
  • SUAP Unione della Valconca;

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

  • ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

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