Ordinanza sindacale 17 Marzo: determinazioni in merito a mobilità, attività motorie, orti sociali

Ordinanza sindacale 17 marzo 2020

Visto l’art 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale….” Visto l’art 50, comma 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: “In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti….” Visto il D.L. 6/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il DPCM del 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto che l’art. 3 del suddetto DPCM stabilisce che i Sindaci promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie; Visto il DPCM del 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; Visto il DPCM del 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; Vista l’ordinanza n. 8 del 08.03.2020 emessa dal Presidente della Regione Emilia Romagna; Considerata l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; Dato atto di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione; Ravvisata l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate; Visto il D. Lgs. n. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale; PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull’intero territorio nazionale e regionale l’adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio.

FATTO RILEVARE che l’autorità sanitaria ha fatto presente, in momenti successivi e sempre più accorati, la curva del contagio supera la capacità di assistenza e cura del servizio sanitario soprattutto con riferimento ai pazienti bisognosi di terapie intensive respiratorie e di rianimazione. RITENUTO, pertanto, assolutamente necessario e urgente, in via precauzionale, a tutela della salute dei cittadini, adottare ogni misura idonea per ridurre al minimo le situazioni che li espongano al rischio e alla necessità di dover ricorrere ai servizi e alle cure ospedaliere. VISTI, inoltre, che si osserva nel centro cittadino e nel territorio comunale urbano ed extraurbano, un flusso circolatorio veicolare e pedonale tale da rendere difficili i controlli, con il pericolo di assembramenti di persone.

CONSIDERATO che il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, art. 1 lett. a), del 09 marzo 2020, concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all’interno del territorio nazionale, prevede che gli spostamenti siano consentiti esclusivamente per: 1. comprovate esigenze lavorative 2. situazioni di necessità 3. motivi di salute 4. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

RITENUTO che anche le attività motorie nonché gli spostamenti debbano essere regolamentati adottando il principio secondo il quale deve percorrersi il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all’art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, e all’art. 54 come Ufficiale di Governo. TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini. VISTO l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica. VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti. VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. VISTO lo Statuto comunale. VISTO il D.Lgs. 267/2000. per le motivazioni in premessa citate e conformemente a quanto prescritto nelle precitate disposizioni,

ORDINA

a) sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 articolo 1 lett. a) che prevede che gli stessi siano giustificabili – previe le autocertificazioni di legge – esclusivamente per: 1. comprovate esigenze lavorative 2. situazioni di necessità 3. motivi di salute 4. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Coloro che si sposteranno dall’abitazione di residenza dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall’abitazione di residenza adottando il principio secondo il quale deve percorrersi il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione A titolo esemplificativo, è consentito spostarsi dall’abitazione di residenza per: – fare la spesa per sostentamento (acquisto di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM del 11.03.2020) e per l’acquisto di farmaci; – situazioni familiari urgenti (assistenza congiunti malati); – gestione quotidiana degli animali domestici da effettuarsi quanto più vicini a casa (esigenze fisiologiche e veterinarie)

b) Fino al 3 aprile 2020 sono vietate le attività motorie e qualsiasi pratica sportiva svolte all’aperto in luoghi pubblici quali: strade e piste ciclabili, in ragione, oltre che delle motivazioni fin qui espresse, dei rilevati assembramenti di persone e dell’impossibilità di effettuare controlli sul rispetto della distanza interpersonale di sicurezza. I parchi pubblici sono chiusi al pubblico come da precedenza ordinanza sino al 3 aprile 2020.

c) Fino al 3 aprile 2020 è sospeso il mercato settimanale ambulante, anche nella sola attività alimentare, per le motivazioni sopra riportate;

d) Fino al 3 aprile è vietato l’accesso agli orti sociali comunali;

L’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell’art. 650 c.p., e comporta l’applicazione della relativa sanzione penale, nonché della ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 400,00, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81.

DISPONE – Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare. – Che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Rimini, al Comando Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Morciano di Romagna; – Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione. RACCOMANDA • Il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere in luogo pubblico o privato;.
• Sempre e in ogni caso l’osservanza della distanza interpersonale di almeno 1 mt.;
• Rigorosa cura e rispetto delle norme dell’igiene personale e degli ambienti in cui si vive e lavora

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