Corona

Obbligo di indossare la mascherina in spazi chiusi privati e pubblici aperti al pubblico

Con ordinanza sindacale in data odierna è stato disposto che da lunedì 27 aprile:

1. è obbligatorio l’uso della mascherina a protezione di naso e bocca, in spazi chiusi, pubblici e privati, aperti al pubblico, in presenza di più persone, nei servizi taxi e noleggio con conducente;

2. fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale,  le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata dal medico;

3.  apposito avviso dell’obbligo di indossare la mascherina dovrà essere affisso all’ingresso di tutti gli spazi chiusi, pubblici o privati, aperti al pubblico a cura del conduttore di tali spazi;

Si AVVERTE – che l’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell’art. 650 c.p., e comporta l’applicazione della relativa sanzione penale;

– che alle violazioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400,00;

– che avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo.

Allegati

Ordinanza Regione: stop misure ulteriormente restrittive in provincia di Rimini

Coronavirus, nuova ordinanza: da lunedì 27 aprile, stop misure ulteriormente restrittive nella provincia Rimini e a Medicina (Bo)

In tutta la regione, via libera a vendita cibo da asporto (ma niente file: ritiro dietro prenotazione on line o telefonica) e ad attività di toelettatura animali da compagnia

Cessazione di tutte le misure ulteriormente restrittive in vigore nella provincia di Rimini e a Medicina e nella frazione di Ganzanico, nel bolognese.

In tutto il territorio regionale, ritorno alla vendita di cibo da asporto (take away) da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte di attività artigianali (ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), ma solo dietro ordinazione on-line o telefonica e quindi in maniera contingentata, per evitare assembramenti fuori e la presenza di non più di un cliente dentro il locale. Negli esercizi attrezzati, il ritiro potrà avvenire anche dall’auto. L’ordinazione non potrà in alcun modo essere consumata sul posto.

Sempre in tutto il territorio regionale, via libera all’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, per appuntamento, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

Sono le misure che entreranno in vigore in Emilia-Romagna dal prossimo lunedì, 27 aprile, contenute nella nuova ordinanza firmata questa sera dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

L’atto prevede anche un intervento straordinario di distribuzione ai cittadini di 4,5 milioni di mascherine di qualità certificata, di cui 500mila in favore delle aziende di trasporto pubblico.

La decisione di riallineare la provincia di Rimini – dove però resta valido il piano complessivo di riassetto della mobilità viaria finalizzato a maggiori controlli sugli spostamenti delle persone – è dipesa dall’andamento epidemiologico, ormai in linea con quello delle province limitrofe e dell’Emilia Centrale. Allo stesso modo, i dati in calo sull’andamento del contagio hanno portato a fare lo stesso su Medicina.

La vendita del cibo da asporto resterà comunque vietata agli esercizi e alle attività che si trovano in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l’accesso. Nel locale dovrà essere presente un solo cliente alla volta e dovrà rimanere il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.

Sulla toelettatura degli animali di compagnia, il servizio anche in questo caso dovrà avvenire per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale-toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

Nuova Ordinanza regionale 11.4.2020

Firmata la nuova ordinanza regionale con scadenza 3 maggio

Il testo della ordinanza è il seguente:

ORDINA

 

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna dal 14 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) l’uso della bicicletta  e  lo  spostamento  a  piedi  sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse (lavoro, ragioni  di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari);

b) nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o  per  esigenze  fisiologiche  dell’animale  di compagnia, è obbligatorio restare in prossimità della propria abitazione;

c) è sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato;

d) le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 aa) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed  il  consumo  sul  posto  e  quelle  che prevedono l’asporto (ivi compresi rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio). Per tutte queste attività   resta consentito il solo servizio di consegna a domicilio, nel   rispetto   delle   disposizioni   igienico sanitarie.  Le  aziende  che  preparano  cibi  da  asporto all’interno di supermercati, o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei  cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. È sospesa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche ove esercitata congiuntamente     ad attività commerciale consentita ai sensi del     Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;

e) le strutture ricettive alberghiere, la cui attività non è sospesa ai sensi dell’allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, possono erogare servizi diversi dall’accoglienza  a  fini    Sono soggette a chiusura le strutture ricettive all’aria aperta ed extralberghiere, nonché  le  “altre  tipologie  ricettive”, comunque denominate. Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture      ricettive,  comunque  denominate,  operanti  per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio:   pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari            ed  altri  operatori  connessi  alla  gestione dell’emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare     esercizio  dei  servizi  essenziali  e  quelle  che ospitano      persone  regolarmente  registrate  al  momento  di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei     Ministri 22 marzo 2020, per motivi diversi da quelli turistici     e  impossibilitate  al  rientro  nei  luoghi  di residenza per ragioni a loro non imputabili o che in dette strutture      abbiano  stabilito  il  proprio  domicilio.  Alle strutture         ricettive,  comunque  denominate,  possono  essere assicurate    le  attività  funzionali  al  mantenimento  in esercizio     degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee, nei limiti di quanto previsto dal Decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020.

All’interno di strutture ricettive (quali, a titolo di esempio,  alberghi,  residenze  alberghiere,  agriturismi) restano consentite le attività di somministrazione alimenti e bevande esclusivamente ai clienti che vi soggiornano;

f) sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza; l’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza;

g) sono sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività, i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari,      e  più  in  generale  i  posteggi  destinati  e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. E’ altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita  di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati        per  la  vendita  di  prodotti  alimentari,  a condizione     che  l’accesso  sia  regolamentato  in  modo  da consentire         il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

h) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e le grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia  presenti  all’interno  dei  centri commerciali,      ad  esclusione  delle  farmacie,  parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa,   e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Nelle giornate festive e  prefestive, anche all’interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture, è consentita la vendita, limitatamente  alle   merceologie   indicate   nel   periodo precedente. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario   di    Resta  vietata  ogni  forma  di assembramento.   Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico, è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite  e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;

i) Sono chiusi al pubblico i cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;

  1. a decorrere dal 14 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020 sono altresì confermate le disposizioni contenute nell’ art.6 dell’Ordinanza approvata con il Decreto n. 57 del 5 aprile In adempimento a tali disposizioni, i servizi di trasporto pubblico su  autobus  e  ferroviario  regionale, saranno oggetto di monitoraggio e adeguamento degli stessi, al fine di contenere i casi di sovraffollamento a bordo dei mezzi;
  2. per i territori delle provincie di Rimini e Piacenza e nel Capoluogo del Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, si applicano le seguenti disposizioni:

 

  1. ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 le misure restrittive dettate dall’ordinanza firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020, sono prorogate al 3 maggio ivi compresa la sospensione delle attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri, di vestiti per bambini e neonati;
  2. sono consentite le attività produttive rientranti nei codici ATECO – 2 – (Silvicoltura ed utilizzo aree forestali) e – 81.3 – (Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione).

 

4.le disposizioni inerenti all’attuazione al piano di riassetto complessivo della mobilità della Provincia di Rimini, definite con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia- Romagna del 22 marzo 2020 e finalizzate a potenziare i controlli sulle regolarità degli spostamenti delle persone restano in vigore fino al 3 maggio 2020;

 

Allegati

Il saluto del sindaco in occasione della Pasqua 2020

Il sindaco di Morciano, nella impossibilità di farlo personalmente, ha voluto registrare un breve indirizzo augurale in occasione della prossima pasqua e contestualmente anticipa le decisioni regionali valide per la provincia di Rimini

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Decreto 10 aprile 2020

Firmato il decreto di lock down valido sino al 3 maggio 2020.

Allegati

Consegna mascherine porta a porta

Effettuata la consegna nei giorni scorsi ai nati sino al 1954 si vuole completare entro mercoledì la consegna delle mascherine a tutti i nati sino al 31.12.1974.
 Si ricorda che le mascherine vengono consegnate solo ai presenti in casa al momento della consegna questo per evitare furti dalla buchetta delle lettere.
Pertanto se qualcuno nato negli anni per i quali la consegna è già stata effettuata non l’avesse ricevuta è pregato di inviare un messaggio in Messenger o via mail al comune di Morciano.
In totale le mascherine consegnate ai morcianesi saranno 5000.
Questo grazie a Marco Fusco, alla Mec3, al dott. Marco Morelli e alla regione Emilia-Romagna.
Ovviamente uno speciale ringraziamento va a tutti i volontari della Proloco, della Protezione Civile e non solo che in questi giorni hanno usato il loro tempo per il bene di tutta la nostra comunità e agli scout della AGESCI che dalla prossima settimana collaboreranno per concludere al più presto le attività in corso sapendo che di tutti loro avremo bisogno anche nel prossimo futuro 

Le misure fiscali del decreto legge n.23 dell’8 aprile 2020

Risorse fino a 400 miliardi di euro per sostenere la liquidità di imprese e professionisti attraverso il Fondo centrale di garanzia PMI e le garanzie rilasciate da SACE, sospensione di pagamenti fiscali e contributivi, differimento al 30 aprile del termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare le CU, nuove misure per assicurare la continuità aziendale, nonché l’ampliamento dell’ambito di intervento della disciplina golden power nei settori di rilevanza strategica nazionale. Sono questi alcuni dei principali interventi previsti dal decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 2020) pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Per favorire la ripresa economico finanziaria del Paese è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) che introduce misure urgenti, per una valore pari a 400 miliardi di euro, in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, supporto all’export, sostegno alla continuità delle aziende, sospensione di alcuni adempimenti fiscali, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (golden power) e di giustizia.
In allegato l’analisi delle principali misure previste dal decreto legge.

Allegati

Come contattare il comune

Si ricorda che a seguito del DPCM 8.3.2020, emergenza coronavirus,  l’organizzione dei servizi comunali è assicurata SOLO per i servizi pubblici essenziali.

Si ricordano i numeri di emergenza per contattare il comune di Morciano di Romagna:
Dal Lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Ufficio relazioni col pubblico 3272242837
Anagrafe/stato civile 3245487797
Reperibilità stato civile 3278205055
Emergenza Coronavirus 3500224743
per tutti gli altri servizi è sempre necessario contattare gli uffici alle mail indicate al seguente link:

Uffici e Servizi

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Inserimento domanda buono solidarietà alimentare

In considerazione dell’alto numero di domande presentate al Comune per l’ottenimento dei Buoni Spesa, così come previsto dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020, si comunica che i termini per la compilazione delle richieste ONLINE sono sospesi.

L’Amministrazione pertanto completerà l’istruttoria relativa agli aventi diritto riservandosi, qualora le risorse economiche a disposizione lo consentano, di riattivare successivamente la procedura.

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istruzioni generali per la compilazione della domanda

La domanda va compilata da UN SOLO componente del nucleo familiare così come risultante dallo Stato di famiglia ed UNA SOLA VOLTA.

Chi compila la domanda inserirà i dati dell’intero nucleo familiare.

PER CIASCUN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE DOVRA’ ESSERE SPECIFICATA L’EVENTUALE SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO DETERMINATO DALLA EMERGENZA CORONAVIRUS (quali: perdita di lavoro, attività chiusa per decreto, interruzione contratto in essere, ecc).

Nulla invece andrà descritto per il componente del nucleo familiare che non ha modificato il proprio status economico.

Le domande verranno evase sulla base della data e dell’ora di arrivo (primo arrivato primo servito).

L’istruttoria delle pratiche avverrà ogni 24 ore, alle 12.00 del mattino per tutte le domande ricevute entro tale orario e ricevute nelle 24 ore precedenti.

La decisione avviene immediatamente e nella stessa giornata ne viene data comunicazione all’utente.

Le domande avanzate dalle 12.00 del venerdì alle ore 12.00 del lunedì  vengono evase il lunedì stesso dalle 12.00.

Non è possibile correggere la domanda una volta inviata, se ci si accorge di aver compiuto un errore può essere avanzata una nuova domanda.

Nel caso di trasmissione di più domande da parte dello stesso nucleo familiare viene considerata l’ultima richiesta inviata e con ciò perdendo la priorità acquisita con la prima domanda.

Possono avanzare domanda coloro i quali hanno ricevuto una variazione della propria situazione economica a causa della Emergenza Coronavirus.

Compilata la domanda al termine della procedura basterà cliccare su INVIO e il sistema acquisirà automaticamente la domanda e ne invierà copia all’indirizzo dell’utente.

A quel punto la procedura è completata ed è sufficiente chiudere il browser.

Si precisa che altre esigenze economiche/finanziarie legate a situazioni diverse dall’emergenza Coronavirus sono gestite dal servizio Affari generali e alla persona con le consuete modalità.

Quindi contributi per affitto, spese per utenze, contributi finanziari diversi, ecc. NON rientrano nella domanda per la concessione del bonus alimentare.

Colui che compila il modulo si assume la responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute.

I buoni alimentari saranno concessi, sino ad esaurimento della somma messa disposizione del comune di Morciano di Romagna con Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020.

Tale somma è pari a 48.311,20€

I buoni alimentari verranno elargiti sulla base di quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 2 dell’Ordinanza che testualmente si riporta:

“6. L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. “

Il testo completo della ordinanza è pubblicato al seguente link:

Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Sulla base degli indirizzi assunti dalla giunta comunale in data 2 aprile 2020 n. 44 gli aventi diritto riceveranno buoni alimentari il cui valore è stato definito, in base al numero dei componenti il nucleo familiare, sulla base della spesa media delle famiglie italiane per prodotti alimentari determinato dall’Istat.

Pertanto il contributo alimentare al nucleo familiare è definito come segue:

Nucleo familiare costituito da una persona: 175,00 €

Nucleo familiare costituito da due persone: 200,00 €

Nucleo familiare costituito da tre persone: 325,00 €

Nucleo familiare costituito da quattro persone: 375,00 €

Nucleo familiare costituito da cinque persone: 425,00 €

Nucleo familiare costituito da sei persone o più: 450,00 €

I buoni alimentari, del taglio ciascuno di 25,00€, saranno consegnati direttamente a domicilio ENTRO 48 ORE dalla concessione che sarà comunicata all’indirizzo mail inserito nel modulo di richiesta.

L’inserimento della richiesta di bonus alimentare avviene tramite la compilazione del modulo rinvenibile al seguente link:

Compilazione modulo richiesta bonus alimentare Coronavirus

Per informazioni o supporto alla compilazione è possibile telefonare al seguente numero

3500224743

Dott.ssa Lucia Santoni

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

 

 

 

 

Allegati

Emergenza Coronavirus: richiesta buoni spesa alimentari

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”;

RICHIAMATA altresì tutta la normativa nazionale e regionale inerente la gestione dell’emergenza sanitaria, nonché le varie ordinanze sindacali emesse;

Il comune di Morciano di Romagna pubblica il presente avviso al fine della concessione di buoni alimentari da spendersi per:

  • PRODOTTI ALIMENTARI IN GENERE
  • ORTOFRUTTA
  • PRODOTTI DA FORNO
  • MACELLERIA
  • PRODOTTI IGIENE PERSONALE

I cittadini in stato di bisogno possono chiedere la concessione di buoni alimentari da spendersi presso i negozi individuati a seguito di avviso pubblico tramite l’inserimento della domanda avviando la procedura online

A PARTIRE DA GIOVEDI’ 2 APRILE ORE 12.00

Si procederà poi all’erogazione di buoni spesa nei confronti dei soggetti aventi titolo, spendibili presso gli esercizi commerciali tra quelli inclusi nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

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