Corona

Nuovo DPCM 3.11.2020

🗒 Regole differenti per contenere la corsa dei contagi nelle singole regioni, con tre scenari di rischio. Si interverrà a livello graduale a seconda della soglia di criticità che si registra nelle varie regioni,individuando le regioni più a rischio in fase di massima gravità ed elevata gravità. Sarà il ministro della Salute con propria ordinanza a stabilire in quale scenario si trovano le regioni.

 

Regole Valide per tutti :

 

🏛Chiuderanno musei, mostre e luoghi di cultura

 

🏢 Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione dellefarmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

 

🏫 Didattica a distanza al 100% per le superiori. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza

 

🚌 Riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici, con esclusione del trasporto scolastico dedicato

 

🚷 Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

 

🎰 Chiudono i corner per le scommesse e giochi ovunque siano (bar, tabacchi ecc)

 

📝Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.

 

🛳️ sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

 

👩‍💻 Nella pubblica amministrazione vanno assicurate le percentuali più elevate possibili di lavoro agilee misure più restrittive;

 

🔴 Regioni in scenario di massima gravita:

 

🚫è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

 

🛍️ sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

 

🗞 Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;

 

(💇 sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)

 

☕ sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

 

🛵 Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

🏀 tutte le attività svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

 

🏃‍♂️ è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;

 

👩‍🏫 Possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, o quando sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali

 

💻 Le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

 

👨‍💻 i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza

 

🟠Regioni in scenario di elevata gravità:

 

🚫 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle regioni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

 

🚫 È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

 

☕️ sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

 

🛵 Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

📅efficacia dal 6 novembre fino al 3 dicembre

Allegati

Come trattare i casi Covid a scuola

🔴Nella speranza di fare cosa gradita, si ricorda il protocollo adottato dal comitato tecnico-scientifico che illustra dettagliatamente come trattare i casi di covid conviventi e di eventuali covid positivipresso le scuole di ogni grado

 

In particolare si sottolineano i comportamenti per i casi potenzialmente più frequenti:

 

📌2.1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso:

📰Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

 

🔴2.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi:

👉Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

🚫Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.

💨Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente.

🧽🧽Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

🧹🧹Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

 

📌📌 Si allega il documento per intero per opportuna informazione di tutti i soggetti interessati

Allegati

Dpcm 24.10.2020, le nuove norme

In allegato il nuovo Decreto Conte del 24.10.2020

🔴 Nuovo decreto Conte 24 ottobre

Entra in vigore lunedì 26 ottobre e resta valido fino al 24 novembre.

Le novità:

🎭 sospese attività di centri sociali, culturali, ricreativi.

 

🔐Chiuse sale giochi, scommesse, bingo

 

🕕 Fissata dalle 5.00 alle 18.00 l’apertura delle attività di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzeria, ecc)

 

👉La domenica e i giorni festivi le attività di ristorazione possono rimanere aperti come negli altri giorni dalle 5.00 e sino alle 18.00

 

👨‍🏫 la scuola: «L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a volgersi in presenza (…), le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (…) incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività»

 

🚗gli spostamenti tra Regioni restano liberi

 

🚄i trasporti pubblici: «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute»

 

🏋️ le piscine e le palestre vengono chiuse, così anche centri termali e natatori. Chiuse anche le palestre comunali. Vietati gli sport da contatto.

 

🎥sospese le attività anche di cinema e teatri

 

⚠️le attività pubbliche sono consentite solo in forma statica, vietate sagre ed eventi simili

 

🍝ristorazione solo al tavolo e non più di 4 persone per tavolo negli orari di apertura.

 

⚠️ asporto dopo le 18.00 e sino alle 24.00 consentito ma il consumo non può essere per strada;

 

🚫 confermate le precedenti disposizioni in tema di mobilità da e per l’estero, mascherine, e distanziamento.

Allegati

DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALL’ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 16 AGOSTO 2020

Pubblicata l’ordinanza comunale che specifica, nel dettaglio, quanto disposto dal Ministro della Salute ieri 16 agosto.

In particolare l’ordinanza ricorda gli obblighi nazionali e regionali vigenti alla data odierna e dispone:

– il mantenimento della mascherina nelle aree di pertinenza dei locali aperti al pubblico ed in ciò intendendo bar, ristoranti, chioschi, piadinerie, pizzerie, gelaterie ecc. nell’orario di apertura degli stessi.

(Per aria di pertinenza si intende lo spazio utilizzato dal locale su suolo pubblico e le sue immediate vicinanze).

Precisa che l’obbligo di portare la mascherina sussiste anche laddove “sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale” e pertanto:

RIBADISCE quanto già previsto dalle linee guida regionali per le aree gioco destinate ai bambini ovvero è obbligatorio l’uso della mascherina, per i maggiori di anni 6, nelle aree destinate a gioco private aperte al pubblico e in quelle pubbliche siano esse situate nelle piazze o nei parchi cittadini.

DISPONE ALTRESI’ CHE

– L’obbligo di mascherina si estende alle aree mercatali, nei giorni di mercato, dove, per la natura stessa del servizio fornito, considerate le caratteristiche fisiche dell’area interessata (Via Roma, Bucci e piazza Risorgimento) è più agevole il formarsi di assembramenti.

Il testo integrale dell’ordinanza è allegata al presente avviso.

Allegati

Al via le richieste del reddito di emergenza

🔴È da oggi attivo il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza sul sito INPS.
📌Si tratta di una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
☑️Le domande dovranno essere presentate all’Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.
☑️Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato.

Previsto dal DL 34/2020 per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Reddito di Emergenza (Rem) è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati nell’articolo 82 del decreto:
Requisiti: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5;

(Il comma 5 prevede:Ciascuna quota del Rem e’ determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilita’ grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.)

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale e’ incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilita’ grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

Pubblicate nuove norme nazionali e regionali in vigore 18 maggio 2020

Sono state firmate e pubblicate le nuove norme per la cosiddetta “Fase 2”.

Riaprono le attività con i protocolli di sicurezza allegati al DPCM e ripresi nella ordinanza regionale.

Il contenuto è quello già anticipato nelle comunicazioni precedenti

 

 

Allegati

Nuovo decreto Presidente Consiglio 26 aprile 2020

Si pubblica il nuovo decreto Conte 26 aprile valido dal 4 maggio sino al 17 maggio 2020.

(si consiglia di scaricare il DPCM allegato 2, non in formato immagine ma in formato testo, per ragioni di grandezza del file, l’unica differenza è che il formato immagine contiene la firma autografa mentre il formato testo no)

Allegati

LE NUOVE MISURE IN VIGORE DAL 27 APRILE NELLA PROVINCIA DI RIMINI

La provincia di Rimini ha pubblicato una serie di domande e risposte in merito alle nuove norme in vigore dal 27 aprile.

In allegato il documento proposto

Allegati

LE NUOVE MISURE IN VIGORE DAL 27 APRILE NELLA PROVINCIA DI RIMINI

La provincia di Rimini ha pubblicato una serie di domande e risposte in merito alle nuove norme in vigore da domani.

In allegato il documento proposto.

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